NUCLEOTEK DISPONE DELLA COMPETENZA TECNICO / LEGISLATIVA CHE PERMETTE ALLE SOCIETA' CHE SI RIVOLGONO A NOI DI OTTEMPERARE NEI TERMINI DI LEGGE PREVISTI. ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE RAEE:
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005 n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti.(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 176 del 30 luglio 2005).Importante dotarsi di un Rilevatore di Radioattività :
EVIDENZIATO IN GIALLO L'ESTRATTO DEL DECRETO DI PARTICOLARE INTERESSE :
MODALITA' DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
1. Modalità di raccolta e conferimento
1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere successive operazioni di recupero.
1.3 Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli,nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
1.4 Devono essere:
a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciate durante la movimentazione delle apparecchiature;
c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.
2. Gestione dei rifiuti in ingresso
2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.
2.2 Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.